REQUISITI: Vi possono beneficiare solo i meno abbienti. Il requisito per l'ammissione e', infatti, il possesso di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Per calcolare il reddito si fa riferimento alla dichiarazione dell'anno precedente alla richiesta: si considerano e si sommano tutti i redditi imponibili, tenendo in considerazione anche quelli che, per legge, sono esenti da IRPEF e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, percepiti nell'ultimo anno dall'interessato. Nel caso in cui quest'ultimo abbia conviventi, l'ammontare del reddito e' dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. Vi sono due eccezioni a questa regola:
1. se oggetto della causa sono diritti
personalissimi (ad es.: il diritto al nome);
2. se gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli
della degli altri componenti del nucleo familiare.
Soggetti ed esclusioni
I soggetti che possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato,
in possesso dei requisiti economici, sono:
-tutti i cittadini italiani;
-gli apolidi (coloro che sono privi di cittadinanza)
-gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano
attivita' economiche;
-gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
Il gratuito patrocinio e' previsto per i processi penali, tributari,
amministrativi e civili, comprese le procedure di cd. volontaria
giurisdizione (es: interdizione, inabilitazione, amministrazione di
sostegno) e le separazioni e divorzi ed e' ammesso in ogni grado.
Unica eccezione e' rappresentata dal fatto che, se la parte che l'ha
richiesto, risulta soccombente (ossia ha perso la causa), non puo'
piu' usufruirne nuovamente per proporre impugnazione.
E' escluso dal beneficio del gratuito patrocinio
nei giudizi penali:
-chi e' indagato, imputato o condannato per reati di evasione
fiscale:
-chi e' difeso da piu' di un avvocato;
negli altri giudizi:
-chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
-chi intenti una causa per cessione di crediti.
Revoca del beneficio
-Il giudice della causa, anche dopo che sia avvenuta l'ammissione al
gratuito patrocinio, puo' revocarlo.
Le decisioni dei giudici hanno, infatti, stabilito che il giudice ha
questo potere ogni qual volta, valutata la situazione economica di
tutto il periodo in cui il gratuito patrocinio ha operato, si
accorga che essa e' cambiata a seguito di nuove disponibilita'
incompatibili con la concessione del beneficio.
Da precisare che la revoca riguarda solo l'attivita' difensiva
svolta nel periodo successivo al mutamento della situazione
reddituale.
Tutto quello che e' stato eseguito in precedenza dal professionista
rimane a spese dello Stato.
Il servizio di domiciliazione e' a disposizione dei colleghi Avvocati presso le seguenti Curie: